Atto di Sottoscrizione dei 39 Articoli (1571)


Affichè le chiese nei domini della Maestà della Regina possano essere servite da pastori di fede accertata, si stabilisce sotto l'autorità del presente Parlamento, che ogni persona con titolo diverso da quello di vescovo, che faccia o pretenda di essere un sacerdote o ministro della santa Parola di Dio e dei sacramenti, sulla base di qualsiasi altra forma di istituzione, consacrazione, o ordine, differente dalla forma espressa dal Parlamento al tempo dell'ultimo re di più valevole memoria, re Eduardo VI, o anche dal modo oggi usato nel regno della nostra graziosissima signora sovrana: prima della prossima festa della Natività di Cristo, in presenza del vescovo o guardiano delle spiritualità di una delle diocesi dove lui svolge o svolgerà la propria attività ecclesiastica, dichiarerà la propria sottomissione, e sottoscriverà tutti gli articoli di religione, che concernono la confessione della vera fede cristiana e la dottrina dei sacramenti, elencati in un libro a stampa, dal titolo: "Articoli", i quali furono messi a punto dagli arcivescovi e vescovi di entrambe le province, e dall'intero clero durante la Convocazione tenutasi a Londra nell'anno del nostro Signore millecinquecentosessantadue, secondo il computo della Chiesa di Inghilterra, al fine di evitare la diversità delle opinioni, e per stabilire consenso a proposito della vera religione secondo l'intendimento dell'autorità della regina;
costui recherà al vescovo o guardiano di spiritulità, per iscritto e con sigillo di autenticità, una testimonianza scritta della propria sottomissione; inoltre apertamente, di domenica, durante il pubblico servizio mattutino, in qualsiasi chiesa dove a causa di qualche incombenza ecclesiastica, deve essere presente, leggerà tanto la detta testimonianza, quanto i detti Articoli.
La pena per ogni persona che prima della detta festa non farà come sopra è predisposto, sarà ipso facto la destituzione, e tutti i suoi benefici ecclesiastici saranno perduti, come se lui fosse naturalmente morto.
Se qualche ecclesiastico, o persona che abbia qualche incarico ecclesiastico, proditoriamente mantenesse o affermasse qualche dottrina direttamente contraria o ripugnante a qualcuno dei detti Articoli, ed essendo stata portata in giudizio davanti al vescovo della diocesi o all'ordinario, o davanti agli altissimi commissari della regina, persistesse e non revocasse il proprio errore, o che dopo tale destituzione continuasse ad affermare tale falsa dottrina, a causa di tale mantenere o affermare e persistere, sarà a buon ragione privata dei suoi benefici ecclesiastici; e sarà consentito al vescovo della diocesi o all'ordinario, o ai citati commissari, destituire la persona che persevera, o già legalmente persuasa di tale riprovevoli credenze, e in seguito alla pronuncia di tale sentenza di destituzione, egli sarà destituito.
Nessuna persona sarà ammessa a qualsivoglia beneficio e cura, a meno che non abbia almeno 23 anni e sia già diacono, inoltre dovrà prima sottoscrivere i detti Articoli in presenza dell'ordinario, e pubblicamente leggere gli stessi nella chiesa parrocchiale di cui gode il beneficio, dichiarando il suo completo assenso ai medesimi.
Ogni persona dopo la fine di questa sessione del Parlamento, ammessa al beneficio con cura, eccetto che nei due mesi dopo la sua induzione, farà pubblica lettura dei detti Articoli nella stessa chiesa in cui svolge il proprio mandato, al momento della preghiera comune, dichiarando il proprio completo assenso ad essi, e così sarà ammesso a ministrare i sacramenti dopo un anno dalla sua induzione, se così non dovesse fare, sarà senza indugio, ipso facto, immediatamente destituito.
Nessuna persona, come è oggi permesso, per mezzo di dispensa o altro, riterrà beneficio con cura, essendo al di sotto dei 21 anni, e non essendo neppure diacono, o che presenti qualche altro motivo di inammissibilità come già detto, nell'anno dopo la promulgazione di tale Atto, o nei mesi dopo che lui avrà compiuto l'età 24 anni, a pena di considerare la sua ordinazione assolutamente vuota.
Nessuno sarà nominato ministro, o ammesso a predicare o ad amministrare i sacramenti, avendo meno di 24 anni; a meno che non presenti al vescovo della diocesi, per mezzo di uomini noti al vescovo per retta religione, una testimonianza tanto della propria vita onesta, quanto del sua affidabilità a professare la dottrina espressa nei citati Articoli; a meno che lui non sia tanto abile da rispondere e rendere all'ordinario un resoconto della propria fede, in Latino secondo il tenore dei citati Articoli, o abbia speciali doni o abilità per essere un predicatore; al contrario egli non sarà ammesso all'ordine di diacono o ministro, a meno che egli prima sottoscriva i citati Articoli.
Nessuno sarà ammesso a qualsiasi beneficio con cura, dal valore uguale o superiore di 30 pounds annuali secondo il computo dei registri regali, a meno di essere laureato in teologia, o un predicatore legittimamente riconosciuto da qualche vescovo di questo regno, o da qualcuno delle università di Cambridge o Oxford.
Tutte le ammissioni a benefici, istituzioni e ordinazioni di persone contrarie alla forma o alle direttive di questo Atto, tutte le tolleranze, dispensazioni, qualificazioni e licenze, contrarie ovunque siano state ottenute, saranno assolutamente considerate non legalmente valide, come se esse non fossero mai state ottenute.
Si provvede anche, che nessun titolo conferito o presentato da persone destituite, sarà considerato non valido ipso facto, ma solo dopo sei mesi dalla notizia della detta destituzione data dall'ordinario al patrono.


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