Atto di Sottoscrizione dei 39 Articoli (1571)
Affichè le chiese nei domini della Maestà
della Regina possano essere servite da pastori di fede accertata, si stabilisce
sotto l'autorità del presente Parlamento, che ogni persona con titolo
diverso da quello di vescovo, che faccia o pretenda di essere un sacerdote o
ministro della santa Parola di Dio e dei sacramenti, sulla base di qualsiasi
altra forma di istituzione, consacrazione, o ordine, differente dalla forma
espressa dal Parlamento al tempo dell'ultimo re di più valevole memoria,
re Eduardo VI, o anche dal modo oggi usato nel regno della nostra graziosissima
signora sovrana: prima della prossima festa della Natività di Cristo,
in presenza del vescovo o guardiano delle spiritualità di una delle diocesi
dove lui svolge o svolgerà la propria attività ecclesiastica,
dichiarerà la propria sottomissione, e sottoscriverà tutti gli
articoli di religione, che concernono la confessione della vera fede cristiana
e la dottrina dei sacramenti, elencati in un libro a stampa, dal titolo: "Articoli",
i quali furono messi a punto dagli arcivescovi e vescovi di entrambe le province,
e dall'intero clero durante la Convocazione tenutasi a Londra nell'anno del
nostro Signore millecinquecentosessantadue, secondo il computo della Chiesa
di Inghilterra, al fine di evitare la diversità delle opinioni, e per
stabilire consenso a proposito della vera religione secondo l'intendimento dell'autorità
della regina;
costui recherà al vescovo o guardiano di spiritulità, per iscritto
e con sigillo di autenticità, una testimonianza scritta della propria
sottomissione; inoltre apertamente, di domenica, durante il pubblico servizio
mattutino, in qualsiasi chiesa dove a causa di qualche incombenza ecclesiastica,
deve essere presente, leggerà tanto la detta testimonianza, quanto i
detti Articoli.
La pena per ogni persona che prima della detta festa non farà come sopra
è predisposto, sarà ipso facto la destituzione, e tutti i suoi
benefici ecclesiastici saranno perduti, come se lui fosse naturalmente morto.
Se qualche ecclesiastico, o persona che abbia qualche incarico ecclesiastico,
proditoriamente mantenesse o affermasse qualche dottrina direttamente contraria
o ripugnante a qualcuno dei detti Articoli, ed essendo stata portata in giudizio
davanti al vescovo della diocesi o all'ordinario, o davanti agli altissimi commissari
della regina, persistesse e non revocasse il proprio errore, o che dopo tale
destituzione continuasse ad affermare tale falsa dottrina, a causa di tale mantenere
o affermare e persistere, sarà a buon ragione privata dei suoi benefici
ecclesiastici; e sarà consentito al vescovo della diocesi o all'ordinario,
o ai citati commissari, destituire la persona che persevera, o già legalmente
persuasa di tale riprovevoli credenze, e in seguito alla pronuncia di tale sentenza
di destituzione, egli sarà destituito.
Nessuna persona sarà ammessa a qualsivoglia beneficio e cura, a meno
che non abbia almeno 23 anni e sia già diacono, inoltre dovrà
prima sottoscrivere i detti Articoli in presenza dell'ordinario, e pubblicamente
leggere gli stessi nella chiesa parrocchiale di cui gode il beneficio, dichiarando
il suo completo assenso ai medesimi.
Ogni persona dopo la fine di questa sessione del Parlamento, ammessa al beneficio
con cura, eccetto che nei due mesi dopo la sua induzione, farà pubblica
lettura dei detti Articoli nella stessa chiesa in cui svolge il proprio mandato,
al momento della preghiera comune, dichiarando il proprio completo assenso ad
essi, e così sarà ammesso a ministrare i sacramenti dopo un anno
dalla sua induzione, se così non dovesse fare, sarà senza indugio,
ipso facto, immediatamente destituito.
Nessuna persona, come è oggi permesso, per mezzo di dispensa o altro,
riterrà beneficio con cura, essendo al di sotto dei 21 anni, e non essendo
neppure diacono, o che presenti qualche altro motivo di inammissibilità
come già detto, nell'anno dopo la promulgazione di tale Atto, o nei mesi
dopo che lui avrà compiuto l'età 24 anni, a pena di considerare
la sua ordinazione assolutamente vuota.
Nessuno sarà nominato ministro, o ammesso a predicare o ad amministrare
i sacramenti, avendo meno di 24 anni; a meno che non presenti al vescovo della
diocesi, per mezzo di uomini noti al vescovo per retta religione, una testimonianza
tanto della propria vita onesta, quanto del sua affidabilità a professare
la dottrina espressa nei citati Articoli; a meno che lui non sia tanto abile
da rispondere e rendere all'ordinario un resoconto della propria fede, in Latino
secondo il tenore dei citati Articoli, o abbia speciali doni o abilità
per essere un predicatore; al contrario egli non sarà ammesso all'ordine
di diacono o ministro, a meno che egli prima sottoscriva i citati Articoli.
Nessuno sarà ammesso a qualsiasi beneficio con cura, dal valore uguale
o superiore di 30 pounds annuali secondo il computo dei registri regali, a meno
di essere laureato in teologia, o un predicatore legittimamente riconosciuto
da qualche vescovo di questo regno, o da qualcuno delle università di
Cambridge o Oxford.
Tutte le ammissioni a benefici, istituzioni e ordinazioni di persone contrarie
alla forma o alle direttive di questo Atto, tutte le tolleranze, dispensazioni,
qualificazioni e licenze, contrarie ovunque siano state ottenute, saranno assolutamente
considerate non legalmente valide, come se esse non fossero mai state ottenute.
Si provvede anche, che nessun titolo conferito o presentato da persone destituite,
sarà considerato non valido ipso facto, ma solo dopo sei mesi dalla notizia
della detta destituzione data dall'ordinario al patrono.
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