Atto Contro i Puritani (1593)
Per prevenire ed evitare i grandi inconvenienti e
i pericoli che potrebbero verificarsi ed alimentarsi, per il tramite di pratiche
malvagie e pericolose messe in opera da settari sediziosi e persone sleali,
è statuito dall'eccellentissima maestà della Regina, dai Lords
con mansioni spirituali e temporali, dai Comuni, dall'attuale Parlamento riunito,
e dall'autorità dello stesso, che se qualche persona o gruppo di persone
di età superiore ai 16 anni, rifiutassero con ostinazione di frequentare
chiesa, cappella, o qualche altro luogo di usuale devozione, al fine di ascoltarvi
il servizio religioso stabilito tramite la legge di sua Maestà a proposito
di tale materia, e si ostinerà a perseverare per lo spazio di un mese,
senza cause legittime, in qualsiasi tempo dopo 40 giorni dal termine di questa
sessione del Parlamento, e tramite stampa, scritti, o parole o discorsi, con
cognizione ed intenzione attrarrà o persuaderà qualcuno di coloro
che sono soggetti a sua Maestà, o qualche altro individuo presente nei
suoi reami o domini uniti e annessi alla corona imperiale del suo regno, a negare,
ritrarsi e impugnare il potere e l'autorità di sua Maestà in materia
ecclesiastica, o a tal fine o scopo coscientemente e maliziosamente persuaderà
qualsiasi altra persona a proibire o astenersi dall'andare in chiesa ad ascoltare
il servizio religioso, o a ricevere la comunione secondo le leggi e gli statuti
di sua Maestà, o anche cercherà di essere presente a qualche illegale
assemblea, conventicola, o riunione, sotto spoglie o pretese di qualche esercizio
di religione, contrariamente a quanto prescritto dalle suddette leggi e statuti
di sua Maestà, o se ancora, qualche persona o gruppo di persone rifiuteranno
ostinatamente di frequentare chiesa, cappella, o usuale luogo di comune preghiera,
e si asterranno per lo spazio di un mese dall'ascoltare il servizio religioso,
come già detto, e dopo i suddetti 40 giorni, o lui o loro, per intimazione,
persuasione, adescamento, o seduzione da parte di qualcuno, saranno desiderosi
di unirsi ad qualche assemblea, conventicola o riunione, sotto spoglie o pretesto
di pratica di pietà, contrariamente alle leggi e agli statuti di questo
regno, come già detto: ciascuno di tali individui che incorrono nei reati
summenzionati, dopo legale imputazione, sarà posto in prigione, dove
rimarrà senza garanzie o appelli, fino a che deciderà di conformarsi
e frequentare chiesa, cappella, o usuale luogo di preghiera comune, ascoltandovi
il servizio religioso, secondo le leggi e gli statuti di sua Maestà suddetti,
facendo atto di pubblica sotttomissione e dichiarazione di conformità,
come da ora in poi in questo Atto è dichiarato e statuito.
Si provvede anche, ed è ulteriormente statuito dall'autorità suddetta,
che se qualche persona o gruppo di persone offenderanno quest'Atto come sopra
detto, non conformandosi all'obbedienza delle leggi e degli statuti di questo
regno, dopo 3 mesi dall'ultima imputazione dalle suddette offese, continuando
a non partecipare al servizio religioso, dopo aver già subito condanna
per le dette offese, e avendo già promesso di conformarsi all'obbedienza
delle leggi e degli statuti di questo regno, così come in quest'Atto
è prescritto ed espresso, in tal caso dietro richiesta del vescovo della
diocesi, o di qualsiasi giudice di pace della contea in cui la persona si troverà
ad essere, o anche dal ministro o curato della parrocchia, in ciascuno di tali
casi ognuno di tali oltraggiatori, sarà accusato o inquisito da qualsiasi
giudice di pace della contea in cui la persona si troverà ad essere.
Costui o costoro abiureranno davanti ai giudici di pace nelle Assisi pubbliche
trimestrali della stessa contea, o alle Corti d'Assise, e ai carcerieri della
stessa contea, davanti ai gudici delle stesse Assisi e ai funzionari carcerari,
abiurando questo regno di Inghilterra, e tutti gli altri domini di sua Maestà
per sempre, a meno che sua Maestà non autorizzi il ritorno; l'accusato
lasci questo regno e si diriga al porto o all'asilo, che sarà nel contempo
stato stabilito e predisposto dalla giustizia al cospetto della quale tale abiura
sarà stata fatta, a meno che l'oltraggiatore sia esonerato o privato
da tali legittimi e ragionevoli mezzi o rimedi, come contemplato dalla legge
comune di questo regno, e permesso e concesso nei casi di abiura per fellonia.
I casi di esonero e privazione, i tempi e la loro durata, sono i medesimi di
quelli che la legge comune stabilisce per il caso di abiura per fellonia, come
è stato detto.
I giudici di pace davanti ai quali le abiure saranno state pronunciate, nei
modi sopra detti, le registreranno, certificandole ai giudici di Assise, alle
Assisi e ai funzionari carcerari della detta contea, durante la successiva Assise
o ai funzionari carcerari della stessa contea.
E se alcuno di tali oltraggiatori, che a causa del tenore e dell'intento di
quest'Atto dovrebbe abiurare come è stato detto, riufiutasse di abiurare
come è detto, o dopo aver fatto l'abiura , non si dirigesse al porto
prestabilito, e come è stato statuito, da là lasci questo regno,
secondo quanto stabilito dal presente Atto, o dopo tale partenza ritornasse
o si stabilisse ancora nel regno o domini di sua Maestà, senza speciale
licenza di sua Maestà, avendo perduto quel vantaggio che prima aveva
e otteneva, ebbene in ciascuno di tali casi, la persona che si sarà comportata
in tal modo sarà giudicata colpevole di fellonia, e sarà fatta
soffrire come nel caso di fellonia, senza beneficio di assistenza da parte del
clero.
Inoltre è stabilito per autorità dell'attuale Parlamento, che
se qualche persona o gruppi di persone infrangeranno da oggi in poi quest'Atto,
e prima che sia possibile ammonirle e richiedere loro l'abiura secondo le norme
di quest'Atto, riparino in qualche chiesa parrochiale in giorno di sabato o
in qualche giorno festivo, e poi là ascoltino il servizio religioso,
e alla fine del servizio, o prima del sermone, o alla lettura del vangelo, facciano
pubblica e aperta sottomissione e dichiarazione della sua o della loro conformità
alle leggi e agli statuti di sua Maestà, come ques'Atto dichiara e stabilisce,
il colpevole che avrà compiuto ciò, sarà chiaramente discolpato
da ogni pena e punizione inflitta o imposta da quest'Atto per le summenzionate
infrazioni.
La dichiarazione di sottomissione sarà espressa come segue, cioè:
"Io, A. B., faccio umile confessione e riconoscimento, di avere gravemente
offeso Dio condannando il buono e legittimo governo e autorità di sua
Maestà, assentandomi dalla chiesa, non ascoltando il servizio religioso,
contrariamente a quanto prescritto dalle buone leggi e dagli statuti di questo
regno, partecipando e frequentando disordinate e illegali conventicole ed assemblee,
sotto pretenziose giustificazioni di religiosità;
io sono di cuore dispiaciuto per queste pratiche, e dò a conoscere e
testifico con coscienza che nessuna altra persona ha o deve avere alcun potere
o autorità su sua Maestà; io faccio promessa e mi impegno, senza
alcuna dissimulazione, o sotterfugio o pretesto di qualche eccezione, che da
ora in poi desidero costantemente conformarmi alle leggi e agli statuti di sua
Maestà, frequentando la chiesa e ascoltando il servizio religioso, e
prendo solenne impegno a mantenere e difendere lo stesso".
Che ogni ministro o curato di qualsiasi parrocchia dove tale dichiarazione di
sottomissione e conformità da ora in avanti sarà fatta da tali
oltraggiatori come già detto, sarà annotata in un registro che
sarà presente in ogni parrocchia per tale scopo. Entro dieci giorni dalla
dichiarazione, questa sarà certificata al vescovo della medesima diocesi.
Si provvede tuttavia, che se qualche oltraggiatore, dopo la dichiarazione di
sottomissione di cui sopra, dovesse ricadere nel medesimo errore, e rifiutarsi
ostinatamente di frequentare qualche chiesa, cappella o altro luogo di preghiera
e ascoltarvi il servizio religioso, astenendosi come già detto, e tentasse
di frequentare assemblee, conventicole o riunioni, con la giustificazione o
le pretese di qualche esercizio di religione, contrariamente alle leggi e agli
statuti di sua Maestà; ciascuno di tali oltraggiatori perderà
ogni beneficio, come al contrario lui o lei avrebbero potuto godere se avessero
mantenuto fede all'Atto in ragione della loro già detta sottomissione,
e inoltre staranno e rimarranno in tale difficile e penosa condizione, come
se la loro precedente sottomissione non fosse mai stata pronunciata.
Per quelle persone che hanno casa e famiglia, è doveroso avere riguardo
particolare al buon governo e all'ordine delle medesime, è dunque stabilito
dalle autorità sopradette, che se qualche persona o gruppo di persone
da oggi in poi ospitano, mantengono, trattengono, sostengono nella sua o loro
casa qualche individuo che ostinatamente rifiutasse di andare in chiesa, cappella
o usuale luogo di preghiera comune, per ascoltarvi il servizio religioso, perseverando
in tale ospitalità per lo spazio di un mese, contrariamente alle leggi
e agli statuti di questo regno, allora ogni persona che così ospita,
mantiene, trattiene, nasconde alcuna di tali persone che oltraggiano come sopra
detto, dopo essere stato lui o loro diffidati tramite l'ordinario della diocesi,
o dall'assise di giustizia del circuito, o dalla corte di pace della contea,
o dal ministro, dal curato, o dai sorveglianti ecclesiastici o dalla parrocchia
dove tale persona si troverà ad essere, o da chi per loro, verserà
a sua Maestà la Regina per ciascuna persona così ospitata, mantenuta,
trattenuta, sostenuta, dopo la diffida come sopra detto, 10 pounds per ciascun
mese durante il quale lui o loro avranno ospitato, mantenuto, trattenuto, sostenuto
ciascuna di tali persone in tale oltraggioso atteggiamento.
Si provvede tuttavia, che quest'Atto non sarà poco saggiamente esteso
o perseguire persona o persone che aiutino, assistano, o sostengano propri padre,
madre, figlio o figli, protetto, fratello o sorella, o il padre o la madre della
propria moglie, i quali non abbiano alcun luogo proprio di abitazione, o i mariti
o le mogli di qualcuno di loro; per ospitare, mantenere, o assistere tali persone
l'autorità le affiderà alla custodia di qualcuno tramite il quale
essi saranno aiutati, assistiti o mantenuti, nonostante le affermazioni contrarie
contenute in tal Atto.
Per una più spedita estinzione delle multe e delle ammende, dovute alla
Maestà della regina, tutte le singole penalità, ammende, imposte
e pagamenti che in qualsiasi tempo da oggi in poi saranno maturate, accresciute,
o pagate in virtù del presente Atto, o dello Statuto emesso nel 3°
e nel 12° anno del Regno di sua Maestà a proposito dei ricusanti,
è statuito dall'autorità suddetta, che tutte e ciascuna delle
dette penalità, ammende, imposte, e multe, saranno e potranno essere
versate e destinate all'uso di sua Maestà, per il pagamento di debiti,
conti, querele, informazioni o altro, presso ciascuna delle corti comunemente
chiamate Seggio del Re, Uffici Querele Comuni, o Tesoro; in tali casi, e in
tutti i modi, come nei casi ordinari considerati dalle leggi comuni di questo
regno, ogni ammenda dovuta da alcuna di tali persone può e deve essere
estinta o versata, e nessun raggiro, protezione, o azzardo legale sarà
ammesso o permesso.
Si provvede sempre, che la terza parte delle multe incamerate in virtù
di questo Atto, sarà impiegata e concessa per buoni e caritatevoli scopi,
nella maniera e forma limitata e decisa nello statuto emesso nel 28° anno
del regno di sua Maestà concernente i ricusanti.
Si provvede anche che nessun ricusante cattolico, o feme covert, sarà
costretto o forzato ad abiurare a causa di tale Atto.
Si provvede anche che ogni persona che abiurerà a causa di quest'Atto,
o rifiuterà di abiurare, essendogli questo richiesto come già
detto, verserà e perderà in favore di sua Maestà tutti
i suoi beni mobili e immobili per sempre, tutte le sue terre, tenute, ed eredità,
per e durante la vita di tale oltraggiatore e di non di quelli ad esso congiunti,
la moglie dell'oltraggiatore, a causa di tale Atto, non perderà la propria
legittima; non vi sarà alcuna corruzione della discendenza a causa di
qualche ragione menzionata in quest'Atto, ma l'erede di ciascuno di tali oltraggiatori,
a causa di quest'Atto, dopo la morte dell'oltraggiatore, avrà diritto
alle terre, tenute, ed eredità dell'oltraggiatore, come se quest'Atto
non fosse mai stato emesso.
[Inizio pagina] |
[Storia della Teologia] |
[E-mail] |